
DECRETO 3 settembre 2021
Novembre 4, 2021
Dove e quando utilizzare il MINICODICE
Il D.M. 3 settembre 2021 stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.Ai fini dell’applicazione, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette (non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
- con superficie lorda complessiva ≤ 1000 mq;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (qf > 900 MJ/mq);
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
I termini, le definizioni e i simboli grafici utilizzati nel presente allegato sono quelli del capitolo G.1 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.
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